Millemani Coop. Sociale
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La Rosa Blu Coop. Sociale
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ASSUNZIONE DELLE CATEGORIE PROTETTE E CONVENZIONE ART.11

L'articolo 11 della Legge 68/99

In Italia, l’assunzione delle persone con disabilità è regolamentata dalla Legge 68/1999, che stabilisce l’obbligo per le aziende di assumere un certo numero di persone con disabilità in base alle dimensioni dell’azienda stessa.

In particolare, la Legge 68/1999 prevede che le aziende con almeno 15 dipendenti abbiano l’obbligo di assumere una percentuale di lavoratori con disabilità pari almeno al 7% della forza lavoro totale. Questa percentuale aumenta al 15% per le aziende con almeno 35 dipendenti. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di assunzione, le aziende sono tenute a pagare una quota di contribuzione all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per ogni lavoratore disabile mancante.

Inoltre, le aziende sono tenute a garantire l’accessibilità e l’adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone con disabilità, tramite l’installazione di ausili tecnologici e l’adattamento dell’ambiente di lavoro. Le aziende devono inoltre fornire adeguata formazione ai propri dipendenti per garantire una corretta integrazione dei lavoratori con disabilità.

Infine, è importante sottolineare che le regole per l’assunzione delle persone con disabilità non dovrebbero essere viste come una semplice formalità, ma come un’opportunità per valorizzare le abilità e le competenze delle persone con disabilità e per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e sostenibile.

 

Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratore con disabilità, il datore di lavoro deve rivolgersi agli uffici competenti per avviare l’assunzione che può essere:

NOMINATIVA
persona già conosciuta e scelta dal datore di lavoro

NUMERICA
persona non conosciuta dal datore di lavoro, scelta dagli uffici competenti in base ad una graduatoria e in base alle caratteristiche della persona e della mansione che dovrà svolgere.

In seguito al decreto legislativo n. 151/2015, la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta di effettuare la PRESELEZIONE delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di assumere il lavoratore disabile attraverso una convenzione con la Provincia (Art. 11 Lg. 68/99), avrà a disposizione 30 mesi per individuare ed assumere la persona disabile.

L’articolo 11 della Legge 68/99, meglio noto come “Convenzione di cui all’articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la promozione dell’occupazione delle persone disabili”, è un’importante normativa che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

In particolare, la Convenzione prevede l’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di riservare una quota di posti di lavoro a persone con disabilità, pari almeno al 7% del totale dei dipendenti. L’obbligo di assunzione riguarda sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi e prevede una serie di agevolazioni fiscali e contributive per le aziende che si adeguano alla normativa.

La Convenzione prevede inoltre la possibilità per le aziende di non rispettare l’obbligo di assunzione solo in caso di mancanza di candidati idonei o di impossibilità di adeguamento dei luoghi di lavoro alle esigenze delle persone con disabilità. In ogni caso, l’azienda deve comunque pagare una quota di contributo al Fondo per l’occupazione dei disabili, finalizzato a finanziare progetti e programmi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La Convenzione ha quindi l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso l’obbligo di assunzione e una serie di agevolazioni fiscali e contributive. Tuttavia, è importante sottolineare che l’efficacia della normativa dipende anche dalla sua corretta applicazione da parte delle aziende e dalla disponibilità di programmi e progetti specifici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Inoltre, la Convenzione rappresenta solo uno degli strumenti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, che necessitano di politiche e azioni concrete per garantire l’accesso all’istruzione, alla cultura e alla vita sociale.

In particolare, il datore di lavoro, quando insorge nell’obbligo di assunzione, può richiedere allaProvincia la stipula della Convenzione Art. 11 che permette all’Azienda di dilazionare nel tempo le assunzioni delle persone con disabilità, secondo un piano concordato con la Provincia stessa.