Millemani Coop. Sociale
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La Rosa Blu Coop. Sociale
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COS’E’ IL PROSPETTO INFORMATIVO E QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE

Legge 68/99: il prospetto informativo

Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, e comunque non oltre il 31 gennaio, l’impresa deve inviare agli uffici competenti un prospetto informativo recante:

  • numero di lavoratori in forza
  • numero di lavoratori con disabilità in forza
  • posti di lavoro e mansioni disponibili per eventuali assunzioni obbligatorie
  • informazioni relative a eventuali convenzioni in corso o autorizzazioni per esonero

Dal conteggio dei lavoratori sono esclusi quelli indicati all’art. 4 comma 1 della Legge n.68/99 (assunzioni a tempo determinato, dirigenti, ecc…).

Il datore di lavoro che non assolve all’obbligo della dichiarazione annuale e dell’assunzione di lavoratore disabile incorre in due tipologie di sanzioni:

  • Ammenda di Euro 702,43 se il prospetto informativo viene consegnato agli uffici competenti oltre la data ultima del 31 gennaio.

  A partire dal 1 febbraio la sanzione aumenterà di Euro 34,02 al giorno.

  • Dopo 60 giorni dall’obbligo di assunzione, l’ammenda sarà pari ad Euro 196,05 al giorno per ogni lavoratore disabile non assunto.

Nel caso in cui l’impresa non assolva all’obbligo di assunzione e non paghi l’ammenda prevista, gli uffici competenti procederanno con l’avviamento numerico, il quale prevede l’invio di ufficio da parte del servizio competente della Provincia di un lavoratore inserito in graduatoria, presso le imprese che hanno scoperture della quota d’obbligo.